Brescia, sospesa l’ordinanza del Sindaco su limitazione orari di gioco
(Jamma) – A Brescia il Sindaco ha disposto “che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, in qualunque esercizio collocati vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30-09.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00”.
Gli operatori Faro Games S.r.l., Gamefree S.r.l., Vallegames S.r.l., N.B. Games S.r.l., Las Vegas Games & Foods S.r.l., Piccadilly Games Number Five S.r.l., Piccadilly Games Number Four S.r.l., Piccadilly Games Number Two S.r.l., Ludotek S.r.l., Alaska S.r.l., Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Ferrari Chazelat e Carlo Geronimo Cardia, hanno presentato ricorso contro il Comune di Brescia per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del regolamento comunale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha accolto l’istanza cautelare formulata, sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata e fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 luglio 2018.
Nell’ordinanza, che compensa le spese, il Giudice osserva:
«Considerato che, con esclusione dell’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative, i ricorrenti sono tutti soggetti operatori del settore del gioco con apparecchi automatici di intrattenimento, in quanto gestori, sulla scorta di specifiche concessioni e/o titolari di sale gioco dove sono in funzione apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 R.D. 18/06/1931 n. 773 e, quindi, tutti parimenti interessati a che l’utilizzo di essi non sia limitato durante l’orario di apertura;
Ritenuto, in ragione di ciò, di poter superare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto l’attività di ognuno di essi risulta incisa negativamente dalle disposizioni contestate, quantomeno con riferimento alla regolazione dell’orario di funzionamento delle apparecchi;
Premesso che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui l’ordinanza impugnata ridurrebbe l’orario di esercizio dell’attività di gioco di oltre il cinquanta per cento, dal momento che la sospensione imposta inciderebbe per sei ore (ovvero cinque ore e trenta minuti, per le sale giochi che possono aprire solo alle ore 8) sulle quindici di apertura massima consentita dall’art. 15 del Regolamento (peraltro ampliabile per eventuali richieste di apertura dalle 23 alle 2 di notte), per cui la disposizione non pare violare il principio di proporzionalità;
Considerato, però, che, ciò in disparte, il ricorso per motivi aggiunti appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris nella parte in cui tende all’annullamento dell’ordinanza censurata per insufficienza dell’istruttoria e carenza di motivazione: né nel provvedimento, né negli atti in esso richiamati (e, in particolare, nel regolamento attuato) è rinvenibile un adeguato e sufficiente riferimento, né a dati evidenzianti situazioni di particolare problematicità per il Comune di Brescia, che giustifichino l’adozione di una misura particolarmente incisiva come la riduzione dell’orario di esercizio dell’attività di gioco con new slot machine e Videolottery disposta, né a indicazioni scientifiche relative all’utilità delle scelte operate nello specifico per la lotta alla ludopatia. Si impone, dunque, a tale proposito, un duplice ordine di considerazioni:
– solo nella memoria difensiva e non anche nei provvedimenti, si fa riferimenti alle numerose iniziative assunte dal Comune per la lotta alla ludopatia, rispetto a cui, peraltro, non è stata evidenziata l’eventuale diretta rilevanza ai fini della dimostrazione dell’utilità dell’imposizione della sospensione del gioco in talune fasce orarie nel contrasto alla ludopatia;
– non può essere utile a superare la suddetta carenza di motivazione il riferimento, contenuto, ancora una volta, solo nella memoria difensiva del Comune, ad altre esperienze di regolamento e ai principi affermati nelle sentenze che hanno ravvisto la legittimità dell’adozione di misure analoghe a quella censurata, a fronte di specifici riferimenti alla particolare situazione locale, della puntuale individuazione delle ragioni che hanno determinato l’intervento regolatore sulla scorta di essa e della considerazione delle evidenze scientifiche relative all’utilità dell’intervento, che, invece, risultano mancanti nel caso di specie;
Operato il bilanciamento dei contrapposti interessi, tenendo conto del fatto che l’istruttoria del Comune non ha evidenziato una situazione emergenziale tale da giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico su quello dei ricorrenti, imprenditori interessati alla continuazione dell’esercizio dell’attività secondo modalità già assentita al momento del rilascio della necessaria autorizzazione;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, ancorché limitatamente all’unico provvedimento immediatamente lesivo e cioè l’ordinanza che fissa le fasce orarie di sospensione del funzionamento degli apparecchi;»
Fonte: www.jamma.it
